STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE INTERVENTI UMANITARI VALPOSCHIAVO
1. Nome sede e forma giuridica
Con il nome "INTERVENTI UMANITARI VALPOSCHIAVO" è costituita un'associazione conformemente agli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero. La sua sede è Poschiavo
2. Scopo
L'associazione, che è apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di sostenere e realizzare progetti di aiuto umanitario nel campo sociale, in caso di catastrofi naturali, di conseguenze di eventi bellici e altre situazioni di emergenza.
3. Membri dell'associazione
Sono membri tutte le persone che condividono gli scopi dell'associazione e versano una tassa sociale annuale. Possono diventare membri anche persone giuridiche.
4. Organi
Gli organi dell'associazione sono:
• l'assemblea generale
• il comitato e i responsabili della logistica
• la commissione di revisione
5. l'assemblea generale
L'assemblea generale, l'organo supremo, si compone dei membri dell'associazione. Essa nomina il presidente, gli altri membri del comitato e i due revisori per la durata di quattro anni.
6. Competenze dell'assemblea
• la nomina del comitato
• l'approvazione e la modifica degli statuti
• l'approvazione dei conti annuali
• l'approvazione del programma di attività
• la nomina dei responsabili della logistica
• la nomina della commissione di revisione
7. Convocazione dell'assemblea generale
Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno; in seduta straordinaria dal comitato o su richiesta di almeno ~ degli associati. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche devono designare una persona con diritto di voto.
8. Comitato
Il comitato si compone di 9 membri al massimo. Si costituisce da se e i membri svolgono il loro servizio esclusivamente a titolo onorario e sono rieleggibili. Esso rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi. Rientrano nelle competenze del comitato:
a) Operare e decidere su tutte le questioni che gli statuti gli attribuiscono espressamente
b) Condurre e supervisionare l'attività dell'Associazione, in particolare la scelta dei collaboratori
c) Decidere di essere coadiuvato nella conduzione e nell'organizzazione dell'Associazione da speciali commissioni tecniche
d) Dare mandato di rappresentare l'Associazione ai membri dello stesso
e) Decidere sulle spese correnti
f) Tenere la contabilità ai sensi degli art. 957 ss CdO
9. Commissione di revisione
La revisione dei conti affidata a due persone nominate dall'assemblea per un periodo di 4 anni. Esse sono sempre rieleggibili. l revisori-presentano all'assemblea un rapporto sull'andamento finanziario certificando la correttezza e la completezza della contabilità
10. Responsabilità e rappresentanza
Il presidente rappresenta l'associazione. L'associazione è vincolata dalla firma del presidente o da altri membri del comitato delegati dallo stesso. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del comitato direttivo e dei singoli associati
11. Finanziamento
Il finanziamento dell'attività dell'associazione proviene da:
• contributi, donazioni e lasciti di persone giuridiche o fisiche
• collette • quote sociali
12. Periodo di gestione
L'anno amministrativo si apre il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre
13. Scioglimento
L'associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell'assemblea a maggioranza dei 2/3 (due terzi). In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un altro ente con scopo similare deciso dall'assemblea
14. Norme suppletorie
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del CCS
15. Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore il 12 aprile 1993
Andrea Compagnoni, Presidente
Franco Crameri-Droux, Attuario